domenico riccio diritto blog: 48. La privacy negli enti locali. 5. L’attività della pubblica amministrazione. 4. II difficile equilibrio tra riservatezza dell’individuo e interesse pubblico: diritto di accesso.

1279501219 77 domenico riccio diritto blog: 48. La privacy negli enti locali. 5. L’attività della pubblica amministrazione. 4. II difficile equilibrio tra riservatezza dell’individuo e interesse pubblico: diritto di accesso.Un argomento che, sin dall’entrata in vigore della legge sulla privacy, ha ripetutamente richiesto pareri ed interventi risolutori da parte del Garante riguarda la trasparenza dell’attività amministrativa e la connessa disciplina sul diritto di accesso a documenti amministrativi. La legge 241/1990 aveva introdotto una serie di regole a garanzia della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, fra cui anche il suo diritto di accedere ai documenti amministrativi.Con l’introduzione della normativa in materia di protezione dei dati personali sembrava che i due strumenti legislativi non soltanto non potessero coesistere, ma addirittura richiamassero a regole in contrasto fra di loro. Sembrava, cioè, che il criterio di trasparenza si scontrasse con il diritto dell’individuo alla riservatezza ed al controllo delle informazioni trattate dai soggetti pubblici. Viceversa, come ha ripetutamente illustrato il Garante, la legge 241/1990 e la normativa sulla privacy sono perfettamente compatibili: la disciplina della tutela dei dati personali non ha assolutamente modificato il quadro normativo precedentemente esistente, che deve continuare ad essere esecutivo secondo i presupposti ed entro l’ambito di applicazione previsti dalla stessa legge 241/ 1990. in altri termini, secondo le disposizioni della legge 241/1990, l’accesso a documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti la pubblica amministrazione a cui sono richiesti la visione o la copia di documenti: sarà la singola amministrazione a dover valutare la sussistenza di tutti i requisiti per poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti.Queste disposizioni sono, tra l’altro, riconfermate dall’alt. 59, D.Lgs. 196/ 2003, secondo cui i presupposti, le modalità ed i limiti per l’esercizi del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241/1990. Il tutto nel quadro della definizione di queste finalità come di rilevante interesse pubblico; la pubblica amministrazione può, quindi, trattare anche i dati sensibili e giudiziari in relazione alla richiesta di accesso e svolgere le (operazioni di trattamento necessarie.Infine, se il trattamento concerne dati sulla salute o la vita sessuale, il trattamento eseguito dalla pubblica amministrazione per garantire il diritto di accesso a documenti amministrativi è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.Una delle richieste più interessanti, a cui il Garante ha dato risposta nel febbraio 2001, riguarda l’accesso da parte di consiglieri comunali agli atti ed i documenti in possesso di enti locali, con particolare riferimento a dati di natura sensibile. L’accesso a tali dati è consentito solo nella misura in cui il trattamento dei dati sia strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati, per consentire l’espletamento del mandato elettivo.Un altro caso di interesse è attinente alla confermata trasparenza sugli stipendi di parlamentari, magistrati e dirigenti pubblici, come risulta da una risposta del Garante nel mese di giugno 2001. I livelli di stipendio e le situazioni patrimoniali di detti soggetti sono pubblici ed accessibili ai cittadini in base alla legge 441/1992 che prevede che la Presidenza del Consiglio tratti i dati personali relativi e li pubblichi in un bollettino consultabile da qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali. tale disposizione è stata successivamente estesa anche ai dati dei magistrati dalla legge 127/1997.Sullo stesso tema il Garante è stato chiamato a pronunciarsi nel gennaio 2003, al fine di smentire notizie di stampa secondo le quali gli emolumenti pubblici fossero segreti e che tale segretezza fosse stabilita proprio dalle norme sulla privacy. Al riguardo, è stato riconfermato che le situazioni patrimoniali di dipendenti pubblici — preposti a qualsiasi ufficio ed investiti di qualsivoglia carica — sono pubbliche e votate alla massima trasparenza, nel rispetto di specifiche disposizioni antecedenti alla legge in materia di protezione dei dati personali.La pubblica amministrazione, anche a seguito dei richiami e delle chiarificazioni del Garante, si è resa disponibile ad agire in modo più aperto e collaborativo nei confronti della scottante materia della trasparenza amministrativa.Una fra le richieste presentate nel corso del 2003 e che ha dato quale risultato il parere del Garante, con provvedimento del 17 febbraio 2003, concerneva la possibilità che un assessore comunale potesse conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato. in risposta alla segnalazione, il Garante ha affermato che la disciplina sull’ordinamento degli enti locali riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile strettamente connessa alle attività del loro mandato, nel rispetto del segreto d’ufficio. Ma questa normativa non consente che questo diritto possa essere esercitato dagli assessori in tale loro qualità. in altri termini, devono essere rispettate le norme che attuano distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo dell’ente, e quelle di attuazione e gestione amministrativa, di competenza dei dirigenti. Di conseguenza, solo se i dati relativi al personale dipendente, eventualmente anche di natura sensibile, sono strettamente ed effettivamente necessari all’assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull’andamento dell’ufficio del personale, la richiesta di accesso ai dati è lecita ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Viceversa, mancando le finalità di rilevante interesse pubblico che legittimano il trattamento e la comunicazione di questi dati, l’assessore non ha diritto di accedervi. Nel 2002, le esigenze di trasparenza delle attività pubbliche state oggetto di osservazione anche a seguito della possibilità che una testata giornalistica potesse avere informazioni circa dati detenuti dall’INPS relativamente alle contribuzioni aggiuntive versate da organizzazioni sindacali a favore di rappresentanti in aspettativa non retribuita. L’ente previdenziale, nel valutare la richiesta della testata giornalistica, tenuto conto della giurisprudenza e di quanto adottato a recepimento della legge 241/1990, non ha ostacolato l’accesso a dati che permettessero di risalire all’entità e alle caratteristiche del fenomeno della contribuzione aggiuntiva e che avrebbe consentito anche l’accesso a notizie più analitiche, in quanto, ai sensi dell’art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta per l’attività giornalistica il trattamento dei dati, finalizzalo a esercitare il diritto di cronaca, relativamente a presone note o che esercitano cariche pubbliche, non soggiace a particolari restrizioni.Ulteriori precisazioni sono state fornite a riguardo della diffusione di immagini delle sedute comunali, circostanza occorsa nel primo semestre 2002 in conseguenza ad una trasmissione messa in onda da una televisione locale. Il Garante ha sostenuto la liceità di questo evento, indipendentemente dall’area geografica di diffusione del filmato e dall’aggiunta di commenti e di opinioni personali del giornalista, poiché nel rispetto di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. La condizione essenziale è che i soggetti intervenuti in trasmissione siano adeguatamente informati delle riprese delle loro immagini da parte delle telecamere e della successiva diffusione al pubblico delle immagini stesse. in ogni caso, devono essere adottati gli adeguati accorgimenti per inibire l’indebita divulgazione di dati sensibili, quali quelli relativi allo stato di salute.Sempre al fine di garantire la trasparenza delle attività svolte in ambito pubblico, una delicata problematica è emersa in relazione alla possibilità da parte di un comune di mettere a disposizione di varie organizzazioni sindacali e uffici giudiziari l’intera graduatoria riguardante il sostegno alle locazioni di immobili per inquilini soggetti a procedure esecutive di sfratto ed aventi nel nucleo familiare almeno un soggetto di oltre sessantacinque anni di età o affetto da disabilità gravi. Il Garante ha ravvisato nella diffusione dell’intera graduatoria la violazione della norma che vieta ai soggetti pubblici la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute. Inoltre, il trattamento deve riguardare esclusivamente i dati sensibili strettamente necessari per il riconoscimento di agevolazioni, abilitazioni e benefici di altro tipo, escludendo, quindi, la liceità di trattamento dei dati sulla salute eseguito per le predette finalità dal comune inadempiente.Nel contesto della pubblicità di determinate informazioni riguardanti il singolo individuo, ma di esteso interesse collettivo, pare opportuno segna lare l’affermazione fatta dal Garante, nel primo semestre del 2003, a proposito della necessità di tutelare maggiormente la dignità dei debitori citati nelle ordinanze del tribunale. La vicenda si è esplicata in ambito giudiziario, quando il tribunale aveva affisso sui muri della città un’ordinanza per dare notizia della vendita all’asta di immobili indicando esplicitamente anche il nome del debitore, proprietario, colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice e non solo limitandosi a descrivere le caratteristiche dell’immobile messo all’asta. Il Garante, pur ricordando che i trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, godono di una disciplina agevolata in materia di privacy, ha invitato gli uffici giudiziari — in attesa di mettere a punto una norma ad hoc — ad adottare criteri che tutelino la dignità delle persone. È già invalsa la prassi, presso alcuni tribunali, di omettere i nomi dei debitori sulle affissioni di ordinanza e di rilasciare le generalità solo a chi ne faccia espressamente richiesta.Una delicatissima materia che è stata affrontata nei primi anni di applicazione della legge sulla privacy riguarda la legittimità dei figli adottivi di conoscere l’identità dei genitori naturali.All’epoca delle prime richieste di chiarimento, il Garante aveva richiamato l’attenzione che la legge in materia di protezione dei dati personali non aveva modificato alcuna norma relativa allo stato civile, all’anagrafe ed all’adozione. La legge 184/2003 che disciplina l’adozione e l’affidamento di minori, stabilisce che l’ufficiale di stato civile e l’ufficiale dell’anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie da cui possa comunque risultare il rapporto di adozione, a meno che non sia autorizzato dall’autorità giudiziaria. Questa norma è stata ripresa e modificata dall’art. 177, D.Lgs. 196/2003, che dispone che l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata.D’altro canto, il riconoscimento del diritto all’anonimato della madre non è soltanto dettato e giustificato da esigenze di tutela di riservatezza della persona, quanto anche da motivazioni di rango superiore relativi alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della famiglia legittima e dei suoi componenti che dei figli non riconosciuti.

domenico riccio diritto blog: 48. La privacy negli enti locali. 5. L’attività della pubblica amministrazione. 4. II difficile equilibrio tra riservatezza dell’individuo e interesse pubblico: diritto di accesso.

This entry was posted in gestione dei documenti and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.